
Quando un manufatto risalente può dirsi legittimo? E fino a che
punto il tempo trascorso può impedire la
demolizione di un abuso edilizio? E basta
affermare che un immobile sia “ante ’67” per
escluderne l’abusività?
A rispondere a questi interrogativi, più frequenti di quanto si
immagini in ambito di procedimenti edilizi, è il Consiglio
di Stato con la sentenza
11 novembre 2025, n. 8809, soffermandosi su tre
aspetti centrali:
- l’onere probatorio che grava sul privato
chiamato a dimostrare la data di realizzazione del manufatto; - l’estensione all’intero territorio comunale
dei regolamenti edilizi anteriori al
1967, laddove previsto; - la natura vincolata dell’ordine di
demolizione, che non necessita di una motivazione sull’interesse
pubblico né sul decorso del tempo.
Ante ’67: il Consiglio di Stato ribadisce l’onere della prova
della legittimità
Il caso in esame nasce dall’impugnazione di un’ordinanza
di demolizione relativa a una serie di manufatti edilizi
realizzati senza titolo abilitativo e consistenti
in:
- un fabbricato in muratura e lamiera di circa mq. 56;
- un ulteriore fabbricato
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