
In molte vicende che riguardano opere ritenute abusive, la
questione non è tanto se un manufatto sia privo di titolo, quanto
quando sia stato realizzato. La data di
costruzione diventa spesso l’elemento decisivo dell’intera vicenda,
perché da essa dipende l’applicazione – o meno – delle regole che
nel tempo hanno disciplinato l’attività edilizia.
È soprattutto quando si sostiene che un’opera sia stata
edificata prima del 1° settembre 1967 che il
confronto si sposta sul terreno della prova: atti negoziali,
dichiarazioni di parte, testimonianze o ricostruzioni storiche sono
davvero strumenti probatori idonei a ricostruire nel tempo
un’attività – quella edificatoria – che, per sua natura, lascia
tracce verificabili e documentabili?
La sentenza
del Consiglio di Stato del 19 gennaio 2026, n. 412
affronta proprio questo interrogativo, chiarendo in modo netto
a chi spetta l’onere della prova, quali siano i
limiti della prova testimoniale, anche se resa in
forma scritta, e perché le dichiarazioni negoziali
non possono prevalere
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