
Quando viene accertato un abuso edilizio, è
davvero decisiva l’assenza della nomina formale del
direttore dei lavori? Il progettista può
limitarsi a richiamare il proprio ruolo cartolare per sottrarsi a
ogni responsabilità? E soprattutto: quanto pesa la condotta
concreta del tecnico, quando emerge una piena
consapevolezza delle opere abusive?
Sono questioni ricorrenti nella pratica professionale, che la
giurisprudenza penale è chiamata a chiarire con sempre maggiore
precisione.
Abusi edilizi e sanzioni penali: la Cassazione sulle
responsabilità del progettista
A queste domande ha risposto la Corte di
Cassazione che, con la sentenza
n. 40972 del 19 dicembre 2025, ci consente di
soffermarci su uno degli snodi più delicati
dell’edilizia: le responsabilità del progettista e
del direttore dei lavori in presenza di abusi
edilizi accertati.
Il caso esaminato presenta un elemento centrale: il
direttore dei lavori non era stato formalmente nominato,
ma il progettista aveva agito nella piena consapevolezza
degli abusi realizzati dai titolari dell’immobile. Una
consapevolezza che non restava astratta,
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