
L’attuale sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) prevede che la gestione delle difformità edilizie avvenga
attraverso strumenti diversi in funzione della tipologia di abuso e
della possibilità o meno di ricondurre l’intervento nell’alveo
della legittimità.
Esistono, infatti, situazioni nelle quali la difformità può
essere regolarizzata senza particolari conseguenze sul piano
edilizio. È il caso, ad esempio, degli interventi eseguiti in
assenza di CILA, che non integrano un abuso edilizio in senso
proprio ma una violazione di carattere amministrativo
regolarizzabile mediante comunicazione tardiva e pagamento della
relativa sanzione. Lo stesso accade per le difformità contenute
entro i limiti delle tolleranze costruttive disciplinate dall’art.
34-bis del Testo Unico Edilizia, che non richiedono procedure di
sanatoria ma devono essere dichiarate dal tecnico abilitato ai fini
dell’attestazione
dello stato legittimo dell’immobile oppure nell’ambito
degli atti di trasferimento.
Al di fuori di queste ipotesi, il sistema repressivo distingue
tradizionalmente:
- interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso
di costruire o in totale difformità (art. 33); - abusi
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