L’accertamento di conformità può essere
rilasciato esclusivamente se l’abuso, pur essendo stato realizzato
in assenza o in difformità dal titolo edilizio, dovesse risultare
compatibile con le prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti sia
all’epoca della realizzazione dell’illecito sia al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria.
La valutazione dev’essere condotta tenendo conto dell’intervento
nella sua interezza, non essendo possibile scindere tra opere in
parte sanabili, in parte conseguite in edilizia libera e in parte
qualificabili come ante ’67, con riferimento ad un
intervento che invece risulta unitario, a maggior ragione se il
soggetto interessato non è stato in grado di fornire alcuna prova
concreta a sostegno delle proprie tesi.
Accertamento di conformità e ante ‘67: prove a carico
dell’interessato
A ribadirlo è il TAR Puglia con la sentenza del
24 giugno 2024, n. 810, con cui ha rigettato il
ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e del
silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di
conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n.
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