
Un operatore economico non partecipante a una
gara può ottenere copia delle offerte tecniche di un
concorrente, invocando un generico interesse difensivo? E
fino a che punto la tutela della concorrenza può giustificare
l’ostensione di documenti coperti da segreto tecnico o
commerciale?
Con una decisione di forte rilievo pratico, il TAR
Emilia-Romagna, con la sentenza
del 23 ottobre 2025, n. 1185, interviene per
delimitare l’ambito dell’accesso difensivo nelle
procedure d’appalto, chiarendo quando un’impresa può effettivamente
ottenere la documentazione dell’aggiudicatario e quando invece
prevale la tutela della riservatezza tecnica e commerciale.
Accesso agli atti e segreti tecnici: fino a dove può spingersi
il diritto alla trasparenza?
Nel caso in esame, una società, non partecipante a una gara per
la fornitura di sistemi di sanzionamento della sosta, aveva chiesto
al Comune copia della documentazione di affidamento e delle offerte
presentate dall’aggiudicatario.
L’obiettivo era utilizzare tali atti nel contenzioso civile
pendente contro la società vincitrice, accusata di
concorrenza sleale e violazione
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