
La piena accessibilità degli atti nelle gare
pubbliche resta la regola, mentre la riservatezza
costituisce un’eccezione circoscritta e motivata.
A ribadirlo, con il Comunicato
del Presidente del 6 maggio 2026, n. 10, è
ANAC, intervenendo sui limiti all’oscurabilità dei
documenti e, soprattutto, rafforzando il diritto di
difesa degli operatori economici, con un richiamo alle
stazioni appaltanti su un utilizzo più rigoroso delle
piattaforme digitali.
L’intervento si inserisce nel delicato equilibrio tra
trasparenza amministrativa, diritto di accesso e
tutela della riservatezza degli operatori economici, tema che
emerge soprattutto nella fase successiva all’aggiudicazione e in
presenza di possibili impugnazioni davanti al giudice
amministrativo, situazioni nelle quali rileva quanto disposto dagli
artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei Contratti Pubblici).
Un tema oggi ancora più rilevante perché il nuovo ecosistema
digitale degli appalti sta progressivamente modificando anche le
modalità di esercizio del diritto di accesso e, in alcuni casi, sta
favorendo prassi applicative orientate verso oscuramenti molto più
ampi rispetto
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
