
Quando un’amministrazione pubblica decide di promuovere un
evento culturale, istituzionale o promozionale, il ricorso alla
sponsorizzazione è spesso percepito come uno
strumento agile, quasi “laterale” rispetto alle regole ordinarie
dei contratti pubblici.
Ma fino a che punto questa elasticità è consentita? È possibile
parlare di co-organizzazione senza un atto scritto
che ne disciplini contenuti, ruoli e oneri? E cosa accade quando la
formalizzazione del rapporto arriva solo dopo, magari a seguito di
rilievi o verifiche?
Sono questioni particolarmente rilevanti, perché riguardano da
vicino il modo in cui molte amministrazioni gestiscono eventi,
premi, iniziative culturali e rapporti di collaborazione “misti”,
collocati in una zona di confine tra
sponsorizzazione, contributo e
affidamento di servizi.
Su questi profili è intervenuta in modo molto chiaro l’ANAC con
l’Atto a firma del
Presidente approvato il 21 gennaio
2026, che chiarisce, senza ambiguità, che la
forma scritta non è un dettaglio, ma una
condizione essenziale di legittimità dell’azione
amministrativa.
La vicenda trae origine da un esposto relativo
all’organizzazione di un
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