
Gli accordi urbanistici tra amministrazioni comunali e
soggetti privati rappresentano uno degli strumenti più
utilizzati per coniugare interesse pubblico e iniziativa
economica, attraverso convenzioni, accordi procedimentali
e programmi complessi che hanno progressivamente attribuito alla
pianificazione urbanistica una dimensione
negoziale. In questo quadro, il privato ha assunto un
ruolo attivo nella trasformazione del territorio, spesso
impegnandosi alla realizzazione di opere pubbliche o di
interesse generale.
Diventa allora centrale distinguere quando la
realizzazione di opere pubbliche a carico del privato possa dirsi
realmente “gratuita” e quando, invece, si sia in presenza
di un’operazione economicamente onerosa, soggetta
alle regole del Codice dei contratti pubblici.
Se non è raro che l’assenza di un pagamento diretto o dello
scomputo degli oneri urbanistici venga utilizzata per sostenere
l’inapplicabilità della disciplina degli appalti, facendo leva
sugli artt. 13 e 56 del d.lgs. 36/2023, questa impostazione rischia
di trascurare un profilo sostanziale: il vantaggio
urbanistico riconosciuto al privato – sotto forma di
diritti edificatori, mutamenti di destinazione d’uso o
valorizzazione immobiliare – costituisce spesso una utilità
economicamente valutabile, idonea
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