
Nel complesso equilibrio tra repressione dell’abusivismo
edilizio e garanzie del diritto di proprietà, riveste particolare
rilevanza la natura dell’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del Testo Unico
Edilizia.
L’atto che il Comune adotta successivamente, ossia la “presa
d’atto” di acquisizione, non crea il
trasferimento, ma lo riconosce formalmente per
consentire la trascrizione e l’immissione in possesso.
Un atto quindi vincolato, non discrezionale, impugnabile solo
per vizi formali propri, che si produce ipso iure per
effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Acquisizione al patrimonio comunale: atto impugnabile solo per
vizi formali
A confermare che l’effetto traslativo è automatico è la
sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana del 2 ottobre 2025, n. 743,
respingendo il ricorso di un privato che aveva realizzato, in
totale assenza di titolo, un fabbricato di circa 170 mq destinato
ad abitazione familiare.
Dopo il rigetto della domanda di sanatoria, il Comune aveva
emesso un’ordinanza
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