
La revisione dei prezzi è senza dubbio tra gli istituti su cui
il legislatore è intervenuto di più con il D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti). Complice la pandemia e l’incremento dei
costi, quella che era una misura di carattere emergenziale è
diventata un istituto obbligatorio, che richiede una clausola
apposita nei documenti di gara.
Dopo il D.Lgs. n.
209/2024 (Correttivo appalti) la disciplina è affidata
all’art.
60 e all’Allegato
II.2-bis, e il Decreto del Direttore
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743
del 30 marzo 2026 ne ha completato l’attuazione per i
lavori pubblici.
Ma dove si colloca, in questo quadro, l’adeguamento dei prezzi
introdotto dalla disciplina emergenziale del 2022? Va chiesto
dall’appaltatore o attivato d’ufficio dalla stazione appaltante? In
che cosa si distingue dalla revisione dei prezzi in senso stretto?
E la firma del certificato di regolare esecuzione senza
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