
Può una stazione appaltante qualificare una procedura come
affidamento diretto e, allo stesso tempo,
strutturarla come una vera gara competitiva? E cosa accade, in
questi casi, al principio di rotazione previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023?
Sono queste le questioni affrontate dal Consiglio di
Stato con la sentenza
25 maggio 2026, n. 4185, destinata ad avere un impatto
molto rilevante sulla gestione degli affidamenti
sottosoglia.
La pronuncia interviene infatti su una prassi diffusa, che
prevede procedure formalmente qualificate come affidamenti diretti
ma costruite, nella sostanza, attraverso manifestazioni di
interesse aperte al mercato, confronto tra più offerte, commissioni
valutatrici e criteri comparativi tipici delle gare pubbliche.
Secondo il Consiglio di Stato, però, quando la stazione
appaltante sceglie di introdurre una vera dinamica competitiva, non
può continuare a invocare le regole semplificate proprie
dell’affidamento fiduciario. In questi casi, infatti, la procedura
perde la natura di affidamento diretto e assume le caratteristiche
sostanziali di una gara.
La decisione affronta inoltre
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