
L’affidamento diretto rappresenta uno degli strumenti centrali
negli appalti sottosoglia. Configura una modalità di scelta
flessibile, caratterizzata da ampia discrezionalità, funzionale al
principio del risultato e alla rapidità
dell’azione amministrativa.
Nella prassi operativa, l’affidamento diretto viene spesso
“rafforzato” con passaggi ulteriori: avvisi di manifestazione di
interesse, richieste di preventivi, indicazione di parametri
valutativi, formule che richiamano la “valutazione comparativa”. Si
tratta di scelte dettate dall’esigenza di trasparenza e di
tracciabilità del percorso decisionale.
Ma in questo caso la procedura si trasforma in una gara? E quali
possono essere le conseguenze, anche da un punto di vista
penale?
La sentenza della Cassazione n.
6875/2026 affronta esattamente questo nodo, affermando
che, laddove la stazione appaltante operi legittimamente
nell’ambito dell’affidamento diretto, non possono
configurarsi i reati di turbata libertà degli
incanti né di turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente, perché difetta il presupposto
stesso della comparazione obbligatoria.
Affidamento diretto: fino a che punto è davvero tale?
La controversia nasce da due contratti di servizi aventi ad
oggetto l’organizzazione di eventi culturali per
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