
Una stazione appaltante può davvero non tenere
in considerazione uno degli operatori economici che ha presentato
manifestazione di interesse, senza lasciare
traccia scritta delle ragioni del mancato invito? E fino a che
punto, negli affidamenti sotto soglia, la
discrezionalità dell’Amministrazione può spingersi fino a incidere
sull’accesso al mercato senza darne una motivazione espressa?
Di fatto, la libertà di scelta di una Stazione appaltante va
sempre coniugata con il rispetto delle regole imposte dal Codice
dei Contratti, che negli affidamenti sottosoglia trovano la loro
espressione negli artt. 49 e 50 del d.Lgs. n. 36/2023.
A ricordarlo è la
sentenza del TAR Calabria, sez. Catanzaro, 16 gennaio 2026, n.
74, ribadendo un principio di particolare importanza:
l’obbligo di fornire una motivazione esplicita quando, a valle di
un’indagine di mercato, uno degli operatori non viene invitato a
presentare offerta, pur in assenza di un’espressa procedura di
gara.
Procedure negoziate e rotazione: il mancato invito va
motivato
Il caso riguarda
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