
Quando un contratto è stato affidato con affidamento
diretto, cosa succede se durante l’esecuzione emerge la
necessità di modificarne l’importo?
Le varianti o modifiche contrattuali previste dall’art. 120
del Codice dei contratti pubblici possono far salire il
valore finale dell’appalto oltre le soglie dell’affidamento diretto
(150.000 € per lavori e 140.000 € per servizi e forniture)?
E soprattutto: le varianti disciplinate dall’art. 120
possono modificare liberamente l’importo di un affidamento
diretto, oppure alcune devono essere considerate già
comprese nel valore iniziale del contratto?
Nella gestione dei contratti pubblici può accadere che, una
volta avviata l’esecuzione, emergano esigenze non considerate in
fase di affidamento.
Il tema è stato affrontato dal Supporto Giuridico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il
parere n. 4126 del 2 marzo 2026, che chiarisce come
devono essere lette le modifiche contrattuali quando un appalto è
stato affidato mediante affidamento diretto.
Varianti e affidamento diretto: il
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