
Quando un affidamento in house è davvero
motivato e quando, invece, si limita a una formula di stile? Quanto
può spingersi una stazione appaltante nel costruire un affidamento
“complesso”, che accorpa servizi diversi tra loro?
E soprattutto: una società in house deve eseguire tutto in
proprio oppure può strutturarsi come centro di coordinamento che
dialoga con il mercato?
La sentenza del
TAR Campania, sez. Salerno, 20 aprile 2026, n. 742 si
inserisce esattamente in questo punto, dove organizzazione
amministrativa e concorrenza si
incontrano e, talvolta, si scontrano, confermando che negli
affidamenti in house, l’aggregazione di
servizi è legittima se funzionale a un’unica
esigenza pubblica e che il ricorso a
terzi è consentito, purché non si traduca in
esternalizzazione integrale e avvenga nel rispetto
delle regole dell’evidenza pubblica.
Affidamento in house e servizi integrati: il TAR sull’autonomia
organizzativa della Stazione Appaltante
Punto di partenza è il ricorso presentato da un operatore per
l’annullamento dell’affidamento diretto operato
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