
L’agevolazione “prima casa” non può essere
fruita una seconda volta quando il contribuente abbia già
beneficiato del regime di favore in relazione a un precedente
acquisto, anche se quest’ultimo derivi da una donazione
indiretta.
A confermarlo è la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza
del 5 febbraio 2026, n. 2482, chiarendo in modo
definitivo i limiti alla possibilità di usufruire nuovamente del
beneficio per l’acquisto di un immobile tramite imposta
agevolata.
Ciò che assume rilievo non è la qualificazione giuridica del
primo atto, ma l’effettiva fruizione dell’agevolazione, la cui
duplicazione resta preclusa dalla disciplina di riferimento.
Agevolazione prima casa: niente doppio beneficio anche con
donazione indiretta
La vicenda prende avvio da un avviso di liquidazione con cui
l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di
registro, applicando anche le relative sanzioni, in relazione a un
acquisto immobiliare effettuato con le agevolazioni “prima
casa”.
Il punto critico riguarda la posizione del contribuente, che al
momento del nuovo acquisto risultava già titolare
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