
È possibile aggiudicare una gara prima di aver
verificato i requisiti dell’operatore economico? E cosa
succede quando la stazione appaltante decide di farlo per
rispettare le scadenze di un finanziamento europeo?
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha tracciato una sequenza
precisa della procedura di affidamento, soprattutto per quanto
riguarda il rapporto tra proposta di
aggiudicazione, verifica dei requisiti e aggiudicazione
finale, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. n.
36/2023.
La norma stabilisce infatti che, una volta individuata
l’offerta migliore, la stazione appaltante deve
verificare il possesso dei requisiti in capo all’operatore
economico e solo successivamente può disporre l’aggiudicazione.
Non si tratta di un dettaglio meramente procedurale, perché
proprio in questo passaggio si manifesta il legame tra
verifica dei requisiti e legittimità
dell’aggiudicazione, e più in generale con l’affidabilità
dell’operatore economico chiamato a eseguire il contratto.
Le cose si complicano quando una gara è collegata a
finanziamenti o a programmi che impongono cronoprogrammi di spesa
molto stringenti. In queste situazioni le amministrazioni tendono
spesso ad accelerare alcuni passaggi della procedura
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