
Un sottotetto condonato può essere legittimamente utilizzato
come abitazione anche se non rispetta i requisiti
igienico-sanitari minimi? E la presentazione della
segnalazione certificata di agibilità è
sufficiente a rendere l’immobile utilizzabile, oppure resta
subordinata alla verifica sostanziale delle condizioni
dichiarate?
Sono tante e particolarmente interessanti le domande a cui
risponde la sentenza
del TAR Veneto, sez. Venezia, del 3 marzo 2026, n.
479, che interviene sul rapporto tra condono
edilizio, agibilità e requisiti
igienico-sanitari, spesso impropriamente sovrapposti.
Nel caso in esame, il giudice amministrativo ha chiarito se la
regolarizzazione edilizia sia sufficiente a
consentire l’uso dell’immobile e, soprattutto, se l’agibilità possa
ritenersi sussistente anche in presenza di una carenza oggettiva
come l’insufficiente altezza interna.
Nel farlo, la decisione chiarisce alcuni principi di fondo che
vanno ben oltre la singola vicenda e che incidono direttamente
sull’interpretazione dell’istituto dell’agibilità nel sistema
attuale, segnato dal passaggio dal certificato rilasciato
dall’amministrazione alla segnalazione
certificata. Un passaggio che ha spostato il baricentro
sul tecnico asseverante,
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