
L’altezza minima interna dei locali abitabili è fissata, in via
generale, in 2,70 metri dal D.M. 5 luglio
1975 e costituisce un requisito igienico-sanitario
rilevante ai fini dell’agibilità, ferme le deroghe oggi
disciplinate dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).
Nella vita di cantiere, però, si gioca sui millimetri, e le
tolleranze costruttive dicono da tempo che uno scostamento entro il
2% non è violazione edilizia. In mezzo resta l’istruttoria, perché
qualcuno deve pur misurare. E quando il Comune interviene
tardivamente su una SCIA invocando l’inagibilità senza avere in
mano quelle misure, si muove sul terreno sbagliato.
L’ultima riprova arriva dal TAR Puglia con la sentenza n.
176 del 9 febbraio 2026, che mette al centro non il
centimetro mancante ma l’onere istruttorio dell’amministrazione. Il
TAR chiarisce che la tolleranza del 2% prevista dall’art.
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