
Chi conosce la normativa edilizia sa bene che il 1967 non è una
data qualsiasi. Con la cosiddetta “legge ponte” è
stato esteso l’obbligo di licenza edilizia anche alle costruzioni
realizzate al di fuori dei centri abitati, segnando un passaggio
fondamentale nel regime amministrativo dello ius
aedificandi. Da quel momento, la regola generale è diventata
quella della necessità del titolo.
Sostenere, quindi, che un manufatto sia “ante
’67” significa, in sostanza, affermare che non fosse
richiesto alcun titolo edilizio al momento della
sua realizzazione. Ma questa affermazione non può essere data per
scontata e richiede sempre una verifica puntuale
della disciplina urbanistica vigente all’epoca nel
singolo Comune.
Ma chi deve provare l’anteriorità, e con quale grado di rigore?
La risposta della giurisprudenza, in questo senso, è univoca:
l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’opera
grava integralmente sul proprietario o sul responsabile
dell’abuso, in applicazione del principio di
vicinanza della prova.
La sentenza
del Consiglio di Stato del
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