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Ante ’67 e onere della prova: quando il proprietario deve dimostrare la data dell’abuso

Ante ’67 e onere della prova: quando il proprietario deve dimostrare la data dell’abuso

Chi conosce la normativa edilizia sa bene che il 1967 non è una
data qualsiasi. Con la cosiddetta “legge ponte” è
stato esteso l’obbligo di licenza edilizia anche alle costruzioni
realizzate al di fuori dei centri abitati, segnando un passaggio
fondamentale nel regime amministrativo dello ius
aedificandi
. Da quel momento, la regola generale è diventata
quella della necessità del titolo.

Sostenere, quindi, che un manufatto sia “ante
’67
” significa, in sostanza, affermare che non fosse
richiesto alcun titolo edilizio al momento della
sua realizzazione. Ma questa affermazione non può essere data per
scontata e richiede sempre una verifica puntuale
della disciplina urbanistica vigente all’epoca nel
singolo Comune.

Ma chi deve provare l’anteriorità, e con quale grado di rigore?
La risposta della giurisprudenza, in questo senso, è univoca:
l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’opera
grava integralmente sul proprietario o sul responsabile
dell’abuso
, in applicazione del principio di
vicinanza della prova.

La sentenza
del Consiglio di Stato del
…continua a leggere

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