
Si fa presto a parlare di “ante ’67”. Ma nella
disciplina urbanistico-edilizia questa formula,
spesso utilizzata come argomento difensivo contro gli
ordini di demolizione, non basta da sola a
dimostrare la legittimità di un immobile.
Il riferimento è alla legge n. 765
del 1967, che ha esteso l’obbligo della
licenza edilizia anche alle aree esterne ai centri
abitati, superando il limite previsto dalla legge
urbanistica del 1942. Da qui deriva l’idea secondo cui
collocare temporalmente un’opera prima di quella data sarebbe
sufficiente a escluderne l’abusività.
In realtà il quadro normativo è più articolato. Già prima della
cosiddetta legge ponte, infatti, molti Comuni
avevano introdotto obblighi autorizzatori attraverso
regolamenti edilizi o strumenti urbanistici
locali, che subordinavano alla preventiva licenza comunale la
realizzazione di edifici o altre trasformazioni rilevanti del
territorio.
A ribadire il punto è la sentenza
del Consiglio di Stato 23 febbraio 2026, n. 1421, che
sottolinea come
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