
Uno dei temi più delicati dell’attività edilizia è la
distinzione tra opere abusive e manufatti che, per ragioni
storiche, possono ritenersi legittimi. È il caso degli
edifici costruiti prima del 1967, anno in cui la
cosiddetta legge ponte (L. n. 765/1967) ha esteso l’obbligo
della licenza edilizia a tutto il territorio comunale,
superando la disciplina della legge urbanistica del 1942 che
limitava l’obbligo ai centri abitati (fatti salvi i regolamenti
comunali già esistenti).
In molte controversie, infatti, i proprietari invocano
l’anteriorità delle opere per sottrarsi all’ordine di demolizione.
Ma chi deve fornire questa prova? E con quali strumenti?
Ante ’67 e immobili in area vincolata: quando la demolizione è
inevitabile
Su questi aspetti si è soffermato il TAR
Campania con la sentenza 5 settembre 2025, n.
6059, in relazione a un ricorso contro un’ordinanza di
demolizione, confermando alcuni principi cardine:
- la valutazione unitaria degli interventi edilizi;
- l’onere probatorio in capo al privato;
- la necessità di titolo abilitativo e autorizzazione
paesaggistica
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