
Dimostrare che un immobile è stato realizzato prima del 1967 è,
nella pratica professionale, uno dei passaggi più delicati e, allo
stesso tempo, più sottovalutati nella ricostruzione della
legittimità edilizia.
Si tratta di una situazione tutt’altro che rara: fabbricati di
origine rurale, manufatti minori, costruzioni stratificate nel
tempo, spesso privi di titoli edilizi formali perché realizzati in
un’epoca in cui l’obbligo non era generalizzato. Non di rado, per
la datazione delle opere, si fa affidamento su elementi disponibili
come il catasto, una vecchia aerofotogrammetria o una dichiarazione
sostitutiva, ritenendoli sufficienti a dimostrare la
preesistenza.
Ma è davvero così? Quando questi elementi possono considerarsi
prova idonea? E soprattutto, cosa accade quando l’amministrazione
mette in discussione questa ricostruzione e produce elementi
istruttori di segno opposto?
La sentenza
del Consiglio di Stato del 17 marzo 2026, n. 2254
affronta proprio questo nodo, chiarendo a chi spetta
l’onere della prova dell’ante 1967 e quale livello di
attendibilità sia richiesto per riconoscere
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