
Se l’impresa ha già ceduto il credito derivante dal contratto di
appalto, può ancora chiedere l’anticipazione del 20% prevista
dall’art. 125 del Codice dei contratti? E se la stazione appaltante
ha già pagato l’anticipazione, può poi trovarsi vincolata da una
cessione notificata successivamente? In altre parole, sullo stesso
credito possono convivere anticipazione e cessione oppure, a un
certo punto, uno dei due istituti esclude l’altro?
Sono domande che nascono nella gestione quotidiana degli
appalti, soprattutto quando l’impresa ha bisogno di liquidità e
utilizza tutti gli strumenti che l’ordinamento le mette a
disposizione. Proprio su questo nodo è intervenuto il Supporto
Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
che, con il
parere n. 4010 del 5 febbraio 2026, ha messo ordine
nel rapporto tra l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125
del Codice e la cessione del credito disciplinata dal codice civile
e dall’Allegato II.14.
