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Appalti a cavallo tra due Codici: nelle procedure complementari Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile Unico di Progetto?

Appalti a cavallo tra due Codici: nelle procedure complementari Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile Unico di Progetto?

Quando una stazione appaltante, nel 2024, indice una procedura
complementare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
richiamando la disciplina transitoria di cui all’art. 226, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, quale figura deve indicare negli
atti?

Nella decisione a contrarre e nella lettera di invito è
necessario continuare a fare riferimento al Responsabile Unico del
Procedimento previsto dall’art. 31 del vecchio Codice oppure,
essendo ormai vigente il D.Lgs. n. 36/2023, occorre utilizzare la
figura del Responsabile Unico del Progetto disciplinata dall’art.
15?

A questi quesiti ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamato a chiarire cosa
accade nella fase di transizione tra i due Codici, dove il rischio
di sovrapporre istituti e terminologie è concreto e un richiamo
normativo non coerente con la disciplina applicabile può generare
incertezze, contestazioni o semplicemente confusione nella
redazione degli atti di gara.

In particolare, con il
parere
…continua a leggere

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