

È possibile, nei contratti PNRR, utilizzare le somme previste
per il premio di accelerazione per finanziare lavorazioni in
variante? In quali casi la stazione appaltante può considerare tali
risorse come economie disponibili? Il
Parere del MIT del 13 maggio 2025, n.
3392, offre una risposta netta: l’importo previsto per
il premio di accelerazione non è riutilizzabile per
finalità diverse, nemmeno in presenza di varianti non
sostanziali.
Premio di accelerazione: perché non è utilizzabile per altre
lavorazioni?
La questione è stata posta da ina Stazione appaltante impegnata
nell’attuazione di un intervento PNRR, chiedendo se sia possibile
riutilizzare l’importo stanziato per il premio di
accelerazione, iscritto nel quadro economico con voce
autonoma e non nella voce “imprevisti”, per finanziare
maggiori lavorazioni da eseguire in variante non
sostanziale. L’importo sarebbe comunque riattribuito
all’appaltatore principale.
Il Ministero esclude categoricamente tale possibilità: spiega il
supporto giuridico che il premio di accelerazione ha natura
giuridica autonoma e funzione incentivante, ed è
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