
La fase di progettazione della gara rappresenta, negli appalti
pubblici, il momento in cui si misura in modo più concreto il
rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e
apertura al mercato sanciti dal Codice dei contratti.
È in questa fase che scelte solo apparentemente tecniche – come
la struttura dei lotti, la definizione
dell’oggetto dell’affidamento o l’inserimento di
specifici vincoli contrattuali – possono trasformarsi in
barriere all’accesso, incidendo direttamente sulla
platea dei potenziali operatori economici.
La delibera ANAC del
17 dicembre 2025, n. 528 si colloca esattamente
in questo ambito, intervenendo su una procedura di gara
caratterizzata da un’impostazione fortemente
accentrata e da scelte progettuali che, secondo
l’Autorità, hanno finito per comprimere il favor
partecipationis e la libertà di iniziativa
economica privata.
Si tratta di una pronuncia di particolare interesse, perché
chiarisce il perimetro della discrezionalità della stazione
appaltante nella progettazione della gara e il punto oltre
il quale tale discrezionalità si traduce in violazione
delle regole fissate dal d.lgs. n. 36/2023
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