
Negli appalti di lavori di importo a base di gara superiore a
euro 20.658.000, il requisito della cifra d’affari previsto
dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 deve
essere calcolato sull’intero importo della procedura oppure
soltanto sulle categorie per le quali sia necessaria la classifica
VIII?
Il riferimento contenuto nella norma alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII serve soltanto a individuare
l’ambito applicativo della disposizione oppure incide anche sul
parametro economico da utilizzare per il calcolo del requisito?
A rispondere è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 4207 del
21 aprile 2026, ha chiarito un aspetto particolarmente
rilevante per le gare articolate in più categorie di lavorazioni e
per le procedure in cui il valore complessivo dell’appalto supera
la soglia prevista dalla disposizione, pur in presenza di singole
categorie qualificabili con classifiche inferiori alla VIII.
Il quesito posto al MIT sul requisito della cifra d’affari
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