
Nelle procedure di appalto integrato, la
verifica dei progettisti indicati dall’operatore
economico rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intera
architettura della gara. Il progettista esterno, infatti, non è
formalmente un concorrente, ma svolge comunque un ruolo
determinante nella predisposizione dell’offerta
tecnica e nella successiva fase di progettazione prevista
dal contratto.
Da questa posizione “intermedia” derivano da anni numerosi
problemi applicativi: cosa accade quando il progettista indicato
non possiede i requisiti richiesti dalla normativa sui contratti
pubblici? L’operatore economico deve essere escluso oppure può
sostituire il professionista? E fino a quale momento della
procedura è possibile intervenire con misure correttive senza
compromettere la par condicio tra i
concorrenti?
La giurisprudenza amministrativa non ha sempre fornito risposte
univoche, anche perché il tema si intreccia con altri istituti
fondamentali della disciplina degli appalti pubblici, come il
self-cleaning, la modificabilità
soggettiva degli operatori economici e, più recentemente,
il
principio del risultato introdotto dal nuovo
Codice dei contratti pubblici.
Su questo terreno
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