
È possibile installare un ascensore condominiale in un
edificio vincolato avvalendosi della disciplina sul
superamento delle barriere architettoniche? E fino
a che punto il termine di 120 giorni previsto dalla legge n.
13/1989 può condurre alla formazione del silenzio
assenso nei confronti della
Soprintendenza? Qual è, infine, il ruolo del
condominio quando l’intervento riguarda parti comuni tutelate, e
quali margini conserva il singolo condomino?
La sentenza del
TAR Lazio del 2 dicembre 2025, n. 21709, affronta
questi interrogativi e mette in ordine alcuni nodi applicativi
rilevanti: la legittimazione alla richiesta, il rapporto tra tutela
del bene culturale e diritto all’accessibilità e, soprattutto, i
limiti del silenzio assenso nei procedimenti che coinvolgono beni
culturali.
Ascensori in edifici vincolati e silenzio assenso: il TAR
Lazio sulla legittimazione e sui limiti dell’autorizzazione
Il caso prende avvio dalla richiesta presentata alla
Soprintendenza da una proprietaria che, ritenendo necessario
migliorare l’accessibilità dell’edificio, aveva domandato
l’autorizzazione per installare un ascensore condominiale ai sensi
della legge n. 13/1989.
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