
Nel sistema di tutela del paesaggio l’autorizzazione
paesaggistica rappresenta da sempre uno snodo centrale del
procedimento autorizzatorio. L’art. 146 del
D.Lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) stabilisce infatti che l’autorizzazione
costituisce un atto autonomo e presupposto
rispetto ai titoli edilizi previsti dal d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). In
altri termini la verifica della compatibilità paesaggistica deve
precedere il rilascio o l’efficacia del titolo edilizio che
consente l’intervento o che lo sana.
Per molti anni questa verifica si è sviluppata attraverso un
sistema procedimentale piuttosto complesso. Il regolamento
introdotto con il d.P.R. 139/2010 aveva già
cercato di semplificare il quadro, ma con il passare del tempo si è
avvertita l’esigenza di intervenire nuovamente per ridurre il peso
burocratico delle pratiche relative agli interventi meno
rilevanti.
È in questo contesto che è stato adottato il d.P.R. 13
febbraio 2017, n. 31, il regolamento che
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