
Se il termine per l’autotutela è ormai scaduto, il titolo
edilizio è davvero inattaccabile? Domanda più che frequente,
considerata la progressiva riduzione dei termini previsti per
l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, che
sembra andare in una direzione ben precisa: rafforzare la
certezza dei rapporti giuridici e tutelare
l’affidamento dei cittadini.
L’attuale formulazione dell’art. 21-novies della Legge n.
241/1990 prevede infatti un termine estremamente contenuto per
l’esercizio dell’autotutela. Potrebbe quindi sembrare che, decorso
tale periodo, un titolo edilizio favorevole sia destinato a
consolidarsi definitivamente.
La realtà è però più complessa. Esistono infatti situazioni
nelle quali l’amministrazione può ancora intervenire anche a
distanza di molti anni dal rilascio del provvedimento, come ricorda
il Consiglio di Stato con la sentenza del
25 marzo 2026, n. 2505, affrontando un caso relativo
all’annullamento di una concessione edilizia in sanatoria che
contiene considerazioni di carattere generale sul rapporto tra
autotutela, affidamento e
buona fede nei rapporti tra privato e pubblica
amministrazione.
Annullamento della sanatoria:
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