
L’annullamento di un’intera procedura di gara già conclusa è un
evento non frequente, ma quando accade produce effetti che vanno
ben oltre le semplici formalità.
L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 consente
l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi,
ma richiede due condizioni precise:
- la sussistenza di un interesse pubblico attuale e
concreto alla rimozione; - una valutazione comparativa con gli interessi
dei destinatari dell’atto.
Applicando queste coordinate a una procedura di gara, è
necessario capire se quel vizio renda davvero necessario travolgere
l’intera procedura, soprattutto quando
l’aggiudicazione è efficace e
l’affidamento è ormai consolidato.
È proprio questa la situazione nella quale il TAR
Campania, sez. Napoli, con la
sentenza del 23 febbraio 2026, n. 1261, ha dovuto
stabilire se fosse legittimo il ritiro integrale della gara
motivato da una stazione appaltante con la presunta nullità degli
atti per carenze contabili.
Il TAR ha ricondotto la vicenda entro il perimetro ordinario
dell’autotutela discrezionale, richiamando
l’esigenza di una motivazione sostanziale e di
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