
Quando un operatore economico ricorre
all’avvalimento per integrare il requisito del
fatturato globale, il contratto deve indicare in
modo puntuale beni, mezzi e risorse messi a disposizione
dall’impresa ausiliaria oppure è sufficiente l’impegno a garantire
la propria solidità economico-finanziaria?
Il quesito è tutt’altro che teorico, perché dalla risposta può
dipendere la validità del contratto di avvalimento
e, di conseguenza, la permanenza in gara dell’operatore
economico.
A questa domanda ha quindi risposto il TAR
Lazio, sez. V Roma, con la
sentenza
del 28 maggio 2026, n. 9865, con una decisione
che affronta anche altri temi, tra cui la verifica
dell’anomalia dell’offerta, il grave illecito
professionale e il principio di tassatività delle cause di
esclusione.
Il cuore della motivazione riguarda però la distinzione tra
avvalimento di garanzia e avvalimento
tecnico-operativo e i requisiti che il contratto deve
possedere quando il requisito prestato riguarda esclusivamente la
capacità economico-finanziaria.
Contratto di avvalimento: il TAR sui presupposti di validità
La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di
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