
È sempre possibile ricorrere all’avvalimento per dimostrare i
requisiti di partecipazione a una gara? Il
principio di tassatività delle cause di esclusione consente davvero
di “recuperare” la qualificazione mancante
attraverso l’ausilio di un altro operatore?
E, soprattutto, cosa accade negli appalti di servizi
alla persona, caratterizzati da un regime speciale e
semplificato?
A queste domande ha dato risposta il TAR
Emilia-Romagna con la sentenza
del 12 dicembre 2025, n. 1564, evidenziando il
rapporto che intercorre tra l’art. 104 del Codice dei contratti e
la disciplina speciale di cui all’art. 128 del d.lgs. n.
36/2023.
Servizi alla persona: quando il Codice esclude la possibilità
di qualificarsi tramite avvalimento
Il caso riguarda l’indizione di una procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto servizi alla
persona. Un operatore economico, privo dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, aveva
stipulato un contratto di avvalimento con un’altra impresa per
colmare la carenza.
La stazione appaltante aveva tuttavia disposto
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