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Bonus 2022: l’elenco di tutti gli aiuti erogati quest’anno – LeggiOggi.it – Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

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L’onda lunga della pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno toccato in maniera importante i portafogli degli italiani. Nel corso del 2022 sono tuttavia numerosi i bonus che, dalla casa ai trasporti pubblici, passando per l’acquisto dell’auto, hanno l’obiettivo di portare una boccata d’ossigeno al budget familiare.

Analizziamo in dettaglio le principali misure di sostegno fruibili nell’anno corrente, partendo dai provvedimenti recentemente introdotti con il Decreto “Aiuti”.

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Bonus 2022: Bonus 200 euro Dl Aiuti

Lavoratori dipendenti

Il Decreto-legge del 17 maggio 2022 numero 50 (entrato in vigore il giorno successivo), ribattezzato Decreto “Aiuti”, introduce un’indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi ed altre categorie lavorative, al fine di contrastare l’aumento del costo della vita conseguente alla guerra in Ucraina.

In particolare, a beneficio dei lavoratori dipendenti (articolo 31) è previsto, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, un bonus pari a 200 euro netti in favore di coloro che, congiuntamente:

  • Nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato (per almeno una mensilità) dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi INPS a carico del lavoratore;
  • Rientrano tra i soggetti citati all’articolo 1, comma 121, della Legge numero 234/2021 (Manovra 2022) in particolare i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non eccedente i 2.692 euro mensili.

Pensionati ed altre categorie beneficiarie

Ai sensi dell’articolo 32, l’indennità una tantum di 200 euro netti è concessa in favore di:

  • Pensionati residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 ed un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore per l’anno 2021 ad euro 35 mila;
  • Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto;
  • Disoccupati che abbiano percepito per il mese di giugno 2022, le prestazioni NASpI o DIS-COLL;
  • Coloro che percepiscono nel 2022 l’indennità di disoccupazione agricola;
  • Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, in possesso di redditi, derivanti dai suddetti rapporti, non superiori a 35 mila euro per l’anno 2021;
  • Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal Decreto legge numero 41/2021 (articolo 10, commi da 1 a 9) e dal Decreto legge numero 73/2021 (articolo 42);
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate (il reddito derivante dalle citate attività non dev’essere stato superiore a 35 mila euro nell’anno 2021);
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nell’anno 2021 abbiano almeno cinquanta contributi giornalieri versati, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non eccedente i 35 mila euro (sempre per l’anno 2021);
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (con l’accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata);
  • Incaricati alle vendite a domicilio con un reddito 2021, derivante dalle stesse attività, superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA attiva ed iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;
  • Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che non sia già presente almeno un destinatario dell’indennità in quanto appartenente ad una delle categorie di soggetti sopra citate.

Lavoratori autonomi

A beneficio dei lavoratori autonomi (articolo 33 del Decreto numero 50) è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria 500 milioni di euro per l’anno 2022.

Obiettivo del fondo è finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno corrente, in favore di:

  • Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (di cui al D.Lgs. numero 509/1994 e 103/1996);

i quali:

  • Non abbiano fruito della stessa misura in qualità di dipendenti, pensionati o altre categorie beneficiarie;
  • Non abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a quello che sarà indicato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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Bonus 2022: Bonus benzina

In attesa della conversione in legge, il Decreto 21 marzo 2022 numero 21 (cosiddetto Decreto “Ucraina”) prevede all’articolo 2 che il valore di buoni benzina o titoli analoghi ceduti gratuitamente dalle aziende private ai dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorre alla formazione del reddito nel limite di 200 euro per lavoratore.

La misura, spettante per il solo anno 2022, è da ritenersi pertanto esente, nel limite di 200 euro, da tasse e contributi INPS, tanto per la parte a carico del lavoratore quanto per quella in capo all’azienda.

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Bonus 2022: Bonus trasporti 60 euro

L’articolo 35 del Decreto “Aiuti” prevede, al fine di “mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori”, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 79 milioni di euro per l’anno 2022.

Le risorse sono destinate a finanziare un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del contributo è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.

Potranno beneficiare della misura, dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (17 maggio 2022) sino al prossimo 31 dicembre, le persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.

Le modalità operative per fruire del bonus saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.l. “Aiuti” (18 maggio 2022).

Bonus 2022: Bonus per sessioni di psicoterapia

Ribattezzato “bonus psicologo”, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (articolo 1-quater, comma 3, del D.l. del 30 dicembre 2021 numero 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022 numero 15).

Tenuto conto “dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica” Regioni e Province autonome erogano un bonus fruibile presso privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, all’interno dell’albo psicologi.

Il contributo è stabilito in un importo massimo di 600 euro per persona, parametrato in funzione delle diverse fasce dell’ISEE. In ogni caso, nulla spetta in presenza di un ISEE superiore a 50 mila euro.

I dettagli sulle modalità di presentazione delle domande di contributo, la sua entità ed i requisiti di spettanza (anche reddituali) sono demandati ad un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Dopo che, nel corso della riunione del 28 aprile scorso, la Conferenza ha raggiunto l’intesa sullo schema di decreto, a questo punto non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo ministeriale per rendere pienamente operativo il bonus.

Bonus 2022: Ecobonus auto e moto

Il 25 maggio 2022 è il giorno di apertura (dalle ore 10) della piattaforma “ecobonus.mise.gov.it” in cui i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di auto e moto non inquinanti.

Al fine di fornire le indicazioni operative per la prenotazione degli incentivi, è intervenuta la Circolare MISE del 16 maggio 2022, in cui si afferma che “i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione” ovvero dal “diverso termine previsto da successive disposizioni”.

Il via libera all’ecobonus auto e moto è arrivato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed il Ministro della transizione ecologica.

Il testo in parola stanzia 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell’ambito delle risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive, pari a 8,7 miliardi complessivi fino al 2030.

I contributi vengono riconosciuti in misura diversa in base al tipo di veicolo ed all’ammontare della spesa sostenuta, secondo l’elenco di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto.

Possono beneficiare dell’ecobonus le persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia i veicoli interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2022 (limitatamente alle risorse relative all’anno corrente).

La misura è estesa anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e, altresì, se tale impiego “nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno 24 mesi” (articolo 2 comma 2 del Decreto).

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Bonus 2022: Bonus mobili

Prevista una detrazione IRPEF del 50% sulla spesa sostenuta, entro il limite di 10 mila euro per l’anno 2022, per l’acquisto (anche all’estero) di beni nuovi destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, iniziata l’anno precedente l’acquisto stesso.

Di conseguenza, per l’anno 2022, la misura spetta in relazione agli interventi di ristrutturazione avviati dal 2021 o dall’anno corrente.

Rientrano nel bonus gli acquisti di:

  • Mobili, come, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie;
  • Grandi elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo, frigoriferi, congelatori e lavatrici, con determinate classi di efficienza energetica.

La detrazione è calcolata, come detto, nella misura del 50% su di una spesa massima di 10 mila euro per il 2022 (per immobile) e ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus 2022: Bonus verde

Prosegue nel 2022 la detrazione in ragione delle spese sostenute per interventi straordinari di:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • Realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili;

comprese le spese di progettazione e di manutenzione (ad esempio la potatura degli alberi) connesse agli interventi citati.

La detrazione, applicata in sede di dichiarazione dei redditi, è pari al 36% dal calcolare su un tetto massimo di spesa pari a 5 mila euro per ciascuna abitazione. Di fatto, l’ammontare detraibile non potrà eccedere i 1.800,00 (5.000 * 36%) e andrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

Bonus 2022: Bonus animali domestici

Possono beneficiare di una detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi quanti sostengono spese veterinarie per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione (pari al 19%) spetta fino all’importo di 550 euro per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Questo significa che se la spesa documentata è pari a 700,00 euro la detrazione si calcola su 420,89 euro (550,00 – 129,11) ed è di conseguenza pari ad 80 euro (420,89 * 19%).

La misura è esclusa per gli oneri riguardanti la cura di animali destinati a:

  • Allevamento, riproduzione o consumo alimentare;
  • Attività illecite;
  • Esercizio di attività agricole o commerciali.

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