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Bonus ascensore: quando l’installazione rientra nel 110 – InvestireOggi.it

E' necessario a monte effettuare un intervento trainante ammesso al 110%

Stiamo rifacendo dei lavori esterni agevolati al 110: è possibile farci rientrare anche l’installazione dell’ascensore e richiedere il bonus ascensore?

Il bonus ascensore

Possono essere scaricate dalla tasse al 50%, su una spesa max si 96.000 euro le spese sostenute per lavori:

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Lavori così inquadrati dall’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, comma 1 lett.e).

Da qui, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

Sia se effettuai su edifici condominiali si su singole unità abitative.

Il bonus ascensore insieme al 110%

L’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge di bilancio n. 178 del 2020, ha modificato il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi trainati anche gli «interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato precisato che le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.

1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Con la risposta all’interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, è stato chiarito che la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche ossia il bonus ascensore spetta a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni. Il beneficio, ha infatti precisato la circolare n. 19/2020, è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto delle modifiche.

Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus 110%.

In sintesi, per rispondere al nostro lettore, l’installazione dell’ascensore prenderà il 110% laddove sia effettuata congiuntamente ad uno degli interventi trainanti superbonus 110% di  cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

Può essere considerato trainante il cappotto termico, la sostituzione degli impiantii di climatizzazione invernale ecc.

Nel suo caso i requisiti sembrerebbero rispettati.

Argomenti: Altri Bonus, Fisco e tasse

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