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Bonus casa, le regole dopo la stretta: cessione del credito solo per i lavori già avviati, non basta l’acconto – La Repubblica

Asseverazione delle spese e visto di conformità per la cessione dei bonus casa per tutte le fatture datate dal 12 novembre in poi. L’asseverazione potrà essere rilasciata solo per lavori avviati, e non sulla base di un semplice preventivo. Queste le nuove indicazioni che arrivano dalla circolare 16 dell’Agenzia delle entrate che fa il punto sulle novità introdotte dal decreto antifrode. Nessuna possibilità, dunque, di evitare la stretta per i lavori in corso. 

Date e spese

La circolare ribadisce dunque l’obbligo di asseverazione e visto per poter presentare la comunicazione di cessione del credito per tutte le fatture rilasciate dal 12 novembre in poi, data di entrata in vigore del decreto antifrodi. Sia l’asseverazione che il visto di conformità debbono essere rilasciati dagli stessi soggetti che li rilasciano ai fini del Superbonus. Per le spese i tecnici abilitati alla progettazione (architetti, ingegneri e geometri) potranno compilare una semplice autocertificazione, senza la necessità di moduli ad hoc, per attestare che i costi sono in linea con quelli di mercato. 

Bonus casa, tutte le domande all’esperto

I prezzari di riferimento

In particolare, chiarisce l’Agenzia, i tecnici abilitati sono tenuti a certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti). Quindi questa deve deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. Occorre però distinguere in merito alla tipologia dei lavori.

L’Agenzia precisa infatti che  per i lavori di ristrutturazione vera e propria come pure per il bonus facciate occorre fare riferimento ai listini riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per i lavori di efficientamento energetico, invece, si deve fare riferimento ai prezzari pubblici previsti per il Superbonus, oppure ai prezzi indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2020, relativi in particolare a infissi, caldaie e pompe di calore, a fronte di una descrizione analitica dell’intervento realizzato. 

Opzione solo per lavori già iniziati

Quanto allo stato dei lavori, l’Agenzia chiarisce che in ogni caso non è possibile procedere con la comunicazione di cessione del credito a fronte delle sole fatture relative ad acconti senza che i lavori siano almeno avviati. In pratica il tecnico non potrà asseverare la congruità dei costi del solo preventivo, in quanto alla luce del decreto antifrodi “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori”. Di conseguenza “la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”, anche se non è richiesto che venga rispettato uno specifico stato di avanzamento dei lavori.

Visto anche per cedere le rate successive

Con la circolare, infine, viene precisato che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020. Occorrerà dunque richiedere le  attestazioni anche in questo caso. 

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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