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Bonus facciate con cessione parziale del credito alla banca? – PMI.it

L’opzione di utilizzo parziale del credito d’imposta si può esercitare solo nel caso dello sconto in fattura, mentre la cessione del credito deve essere corrispondente all’intero bonus spettante. Lo prevede la norma primaria, e lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello.

E’ invece possibile una sorta di cessione parziale per le rate residue, nel caso in cui siano stati effettuati lavori ammissibili e sia già stata utilizzata in dichiarazione dei redditi una parte della detrazione. In tal caso, però, la cessione riguarda tutte le rate residue.

Nel dettaglio, la norma (articolo 121 dl 34/2020) prevede che in alternativa alle detrazioni, per una serie di interventi (fra i quali quelli agevolati con il bonus facciate, che la riguardano), è possibile scegliere uno sconto in fattura, per una somma che può arrivare a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, oppure per la cessione del credito, per una somma corrispondente alla detrazione spettante.

Un interpello dell’Agenzia delle Entrate (Direzione regionale delle Marche), specifica che questa formulazione consente l’uso promiscuo (o parziale, che dir si voglia) della detrazione solo nel caso dello sconto in fattura, non per la cessione del credito. Ci sono dei casi particolari.

  • Nel caso dello sconto in fattura parziale, la parte restante della spesa può essere o utilizzata in detrazione, oppure utilizzata sotto forma di cessione del creduto (lo precisa l’interpello sopra riportato della direzione della Regione Marche).
  • Oppure, come specifica la circolare attuativo 24/2020 dell’Agenzia delle entrate, la cessione del credito può essere utilizzate solo per le rate residue di detrazione non ancora fruite.

Nel suo caso, i lavori verranno effettuati nel 2021. Lei potrebbe utilizzare, per esempio, la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2022, e poi cedere il credito per le rate ancora non utilizzate. Le ricordo infine che l’opzione è esercitabile solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021. Lei scrive che effettuerà i lavori nel prossimo mese di settembre, quindi può rientrare nel perimetro applicativo.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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