

La data del 6 ottobre 2020 rappresenta un vero e proprio
spartiacque per gli interventi edilizi di riqualificazione
energetica che consentono l’accesso all’ecobonus
(ordinario o al 110%,c.d. superbonus).
Il Decreto
requisiti tecnici Ecobonus
Con al pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.
246/2020 del Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 che definisce
i requisiti tecnici per l’accesso a tutte le
detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Diversamente da come inteso, il nuovo Decreto del
MiSE viene utilizzato come riferimento anche per le altre
detrazioni fiscali oltre al superbonus 110%. Definisce, infatti, i
requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno
diritto alla detrazione delle spese sostenute per:
- gli interventi di efficienza energetica del patrimonio
edilizio esistente, spettanti ai sensi dell’art. 14 del
decreto-legge n. 63/2013; - gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma
220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus
facciate); - gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(c.d. superecobonus o ecobonus
110%);
compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento.
Requisiti e
documenti per il bonus infissi dopo il 6 ottobre 2020
A partire dal 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del
Decreto Requisiti tecnici) anche per accedere al c.d. bonus
infissi sarà necessario riferirsi ai requisiti tecnici
previsti alla Tabella 1 dell’Allegato E al decreto del MiSE.
Tale tabella definisce i valori di trasmittanza
massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni, calcolati
utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:
- Zona climatica A – ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica B – ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica C – ≤ 1,75 W/m2*K
- Zona climatica D – ≤ 1,67 W/m2*K
- Zona climatica E – ≤ 1,30 W/m2*K
- Zona climatica F – ≤ 1,00 W/m2*K
Ricordiamo che è necessario produrre e conservare una
documentazione di tipo tecnico e
una di tipo amministrativo.
Bonus infissi:
documentazione tecnica
- Scheda Descrittiva con CPID;
- Asseverazione dei requisiti tecnici, congruità delle spese con
computo metrico; - Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita,
dichiarazione del fornitore dei requisiti tecnici e rispetto dei
massimali di costo di cui all’allegato I del Decreto del MiSE:- Zone climatiche A, B e C
Serramento 550,00 €/m2;
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
650,00 €/m2; - Zone climatiche D, E ed F
Serramento 650,00 €/m2;
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
750,00 €/m2;
- Zone climatiche A, B e C
- APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole
unità immobiliari); - Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e
s.m.i. o provvedimento regionale equivalente; - Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e
DOP).
Bonus infissi:
documentazione amministrativa
- Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione
delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; - Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi
eseguiti dal detentore; - Fattura/e;
- Bonifico/i parlante/i;
- Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice
CPID.
Bonus infissi:
quali spese portare in detrazione
Ricordiamo, infine, che nel bonus infissi rientrano sia le spese “vive” dei materiali e della posa in opera che quelle per le
prestazioni professionali connesse. Possono, quindi, essere portate
in detrazione le seguenti spese:
- fornitura e posa in opera della finestra comprensiva di infisso
o di una porta d’ingresso e l’integrazione e sostituzione dei
componenti vetrati. - fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili,
cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi
accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a
quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella
valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche
l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il
valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore
limite di cui ai requisiti tecnici. - prestazioni professionali (produzione della documentazione
tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica
– A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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