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Bonus verde, cosa succede se si vende o si dona la casa al figlio? – InvestireOggi.it

Bonus verde, cosa succede se si vende o si dona la casa al figlio? - InvestireOggi.it
Bonus verde, cosa succede si si vende o dona la casa al figlio?

Chi ha il giardino di casa ed ha intenzione di rimodernarlo, abbellirlo risistemarlo può ancora contare sul bonus verde. La detrazione fiscale al 36% da riportare in dichiarazione dei redditi e da godere in 10 quote annuali di pari importo).

Il giardino è l’angolo relax nella nostra vita quotidiana. Dalla primavera alla fine dell’estate, e perché no anche in autunno e inverno quando ci sono belle e piacevoli giornate di sole con temperature accettabili, è bello godesi un aperitivo comodamente seduti all’aria aperta.

C’è chi ha anche la piscina o semplicemente chi un gazebo, un prato con piante ed alberi. Tavoli, sedie e poltrone a completare il tutto. Un barbecue per le sere d’estate da trascorrere con parenti ed amici in allegria.

Insomma per chi ha la possibilità, avere un giardino a casa è una vera fortuna. In centro città è difficile. Qui si vive per lo più in condominio. Ma non c’è da preoccuparsi, perché il bonus verde esiste anche per i lavori sull’area verde del condominiale.

Potrebbe, tuttavia, capitare che dopo aver fatto i lavori sul giardino e, quindi, durante il periodo di godimento dello sgravio fiscale, si procede alla vendita della casa. Ad esempio perché si necessità di liquidità o perché semplicemente si effettua un trasferimento altrove per motivi di lavoro o familiari.

Cosa succede in questi casi? La detrazione è persa o continua?

Cos’è il bonus verde

Il bonus verde è stato introdotto per la prima volta con le spese del 2018 e poi prorogato negli anni successivi. Ad oggi spetta fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Il beneficio si concretizza in una detrazione fiscale del 36% riconosciuta a fronte di spese sostenute per la sistemazione del verde di casa o del condominio.

Affinché la spesa sostenuta sia detraibile è necessario che i lavori realizzati si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente:

  • nella sistemazione a verde come nuovo
  • nel radicale rinnovamento del giardino esistente.

Sono agevolabili anche le spese per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi. Deve però trattarsi di fioriere permanenti (Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2022). L’acquisto di una singola pianta o fiore non rientra nel bonus verde, tranne il caso in cui tali acquisti fanno parte dell’intervento complessivo realizzato sul giardino. Ad esempio, si rifà tutto il prato, si costruiscono nuove aiuole e si sostituiscono le piante esistenti.

Sono agevolabili anche i costi di progettazione. Sono, invece, esclusi i costi per la manutenzione ordinaria (ad esempio i costi per la potatura) e i lavori in economia (c.d. lavori fai da te).

Come utilizzare i bonus e pagare le spese

In merito alle modalità di godimento, l’unica strada ammessa per il bonus verde è la detrazione in dichiarazione redditi (10 quote annuali d pari importo). Non è ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito.

E’ anche stabilito un limite massimo di spesa. La detrazione si applica su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare (quindi, detrazione massima di 1.800 euro, ossia il 36% di 5.000 euro).

Stabilite anche specifiche modalità di pagamento. La spese deve essere tracciabili. In altre parole per avere il bonus verde la spesa deve essere pagata, ad esempio con bonifico bancario o postale (ordinario), carta di credito, carta di debito, assegno, ecc. Non sono, invece, ammessi i contanti.

La vendita e la donazione della casa, che fine fa il bonus verde?

Vendere o donare a qualcuno la propria casa non è mai una scelta facile (tranne se la donazione è, ad esempio, in favore id un figlio). Alla casa sono legati ricordi ed affetti.

Nell’ipotesi in cui si stia godendo del bonus verde, come detto, potrebbe accadere che, si proceda alla vendita o alla donazione della casa su cui sono stati fatti i lavori.

Nel caso di vendita è previsto che le quote di detrazione non ancora godute si trasferiscono, salvo diverso accordo, all’acquirente.

L’accordo che le quote di detrazione restano al venditore deve essere specificato nell’atto di vendita.

Esempio (vendita)

Giovanni nel 2021 ha sostenuto spese ammesse al bonus verde. Questi, nella Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) e nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) gode delle prime 2 quote di detrazione delle 10 previste. Nel 2023 vende l’immobile oggetto dei lavori. In questa ipotesi, le restanti 8 quote di detrazione saranno godute dall’acquirente. Se, invece, Giovanni vuole mantenerle per se occorre che si accordi con l’acquirente. Tale accordo deve specificarsi nell’atto notarile di vendita della casa.

La stessa regola prevista per la vendita si applica anche in caso di donazione.

Esempio (donazione)

Il sig. Francesco nel 2021 ha sostenuto spese ammesse al bonus verde. Questi, nella Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) e nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) gode delle prime 2 quote di detrazione delle 10 previste. Nel 2023 dona al figlio l’immobile oggetto dei lavori. In questa ipotesi, le restanti 8 quote di detrazione saranno godute dal figlio. Se, invece, il sig. Francesco vuole mantenerle per se occorre che si accordi con il figlio e tale accordo deve specificarsi nell’atto notarile di donazione.

Si tratta delle stesse regole previste per altri bonus come quello di ristrutturazione (comma 8 art. 16 bis del TUIR) e di quelle previste in caso di vendita o donazione per il bonus 110%.

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