
È stato impugnato davanti alla Corte
costituzionale l’art. 1 della Legge regionale
Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, recante
modifiche alla legge urbanistica regionale n. 19/2002.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri contesta infatti alcune
disposizioni regionali considerate in contrasto con gli artt. 9 e
117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, oltre che con gli
artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Impugnata la L.R. Calabria n. 7/2026: cosa contesta il
Governo
La richiesta di giudizio di legittimità riguarda due aspetti
distinti ma strettamente collegati tra loro. Il primo riguarda la
delega delle funzioni paesaggistiche a Province,
Città metropolitana ed enti parco regionali; il secondo interessa
invece il regime della compatibilità paesaggistica
postuma nei casi in cui il vincolo sia intervenuto
successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio.
La decisione della Corte costituzionale potrebbe avere effetti
rilevanti nella gestione quotidiana dei procedimenti
paesaggistici e delle pratiche edilizie collegate a
immobili vincolati.
Autorizzazione paesaggistica: la questione della delega a
Province ed enti parco
In riferimento al
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