
I criteri ambientali minimi (CAM) sono
diventati uno degli strumenti principali attraverso cui
l’ordinamento cerca di orientare gli appalti pubblici verso
obiettivi di sostenibilità ambientale. Non si tratta più di
indicazioni di carattere programmatico o di clausole accessorie:
l’integrazione dei CAM nella documentazione di gara rappresenta
oggi un passaggio strutturale nella progettazione e
nell’affidamento dei contratti pubblici.
Questo assetto trova il proprio fondamento nella disciplina del
previgente art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, che
imponeva alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara
le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
decreti ministeriali che adottano i CAM. Un obbligo che il
legislatore ha confermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici,
oggi richiamato dall’art. 57 del d.lgs. n.
36/2023, in coerenza con il rafforzamento costituzionale
della tutela dell’ambiente operato con la modifica degli
artt. 9 e 41 della Costituzione.
In questo quadro si è progressivamente consolidato anche un
altro principio di grande rilievo operativo: i CAM non possono
essere richiamati in modo generico o indeterminato, ma devono
essere
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