
Nel sistema del d.lgs. 3n. 6/2023 la valutazione dell’offerta
tecnica è vincolata alle regole che la stazione appaltante ha
scritto nella lex specialis e agli obblighi
previsti dal Codice.
Quando si utilizza il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, la
qualità tecnica deve essere misurata attraverso parametri chiari e
coerenti. E tra questi parametri, oggi, un ruolo centrale è assunto
dall’art. 57, comma 2, che impone l’inserimento dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara.
I CAM non sono un richiamo formale. Incidono direttamente sulla
costruzione dei criteri premianti e, quindi, sulla
graduatoria. Se vengono recepiti in modo incompleto o disallineato,
il problema non è solo redazionale: può incidere direttamente
sull’esito della procedura.
C’è poi un altro aspetto, altrettanto delicato:
l’interpretazione della lex specialis. Bando,
disciplinare e allegati fanno parte di un unico sistema, ma non
sono intercambiabili. L’interpretazione deve partire dal
dato letterale e restare coerente con l’impianto
complessivo della gara. La discrezionalità tecnica
della Commissione esiste, ma non può spingersi fino a modificare,
anche
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