
L’installazione di un cancello su una parte comune può davvero
essere considerata una sottrazione illegittima del bene? È corretto
sostenere che anche una modifica minima richieda sempre il consenso
unanime dei condomini?
E ancora: dove si colloca, in concreto, il limite tra uso
consentito e abuso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102
c.c.?
A rispondere in merito è la Corte di Cassazione
con l’ordinanza
del 31 marzo 2026, n. 8012, chiarendo come il confine
tra legittimo utilizzo e indebita
appropriazione non possa essere tracciato in astratto, ma
debba essere ricostruito alla luce dell’effettivo impatto
dell’intervento sull’equilibrio tra i diritti dei condomini e sulla
funzione del bene comune.
Cancello su pianerottolo condominiale: la Cassazione sull’uso della
cosa comune
Nel caso in esame, alcuni condomini avevano deciso di installare
un cancello su una porzione di pianerottolo antistante la propria
abitazione, uno spazio di dimensioni estremamente ridotte
– circa un metro quadrato – con l’obiettivo di aumentare
il livello di sicurezza
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