
Chi deve ordinare la rimessione in pristino quando un manufatto
occupa il demanio marittimo senza concessione, il Comune o
l’autorità marittima? Il pregio architettonico di costruzioni
risalenti al secolo scorso può frenare l’ordine di demolizione? E
l’ingiunzione va preceduta dall’avviso di avvio del
procedimento?
A questi interrogativi risponde il TAR Emilia Romagna con la
sentenza n. 1177 del 15 giugno 2026, che mette al
centro non il pregio storico dei manufatti ma l’assenza di un
titolo concessorio valido ed efficace sul demanio marittimo,
presupposto che rende vincolata l’ingiunzione di rimessione in
pristino ex art. 54 del Codice della Navigazione.
Il terreno è delicato, perché in gioco ci sono costruzioni
storiche di cui si invoca il valore testimoniale, sorte su suolo
demaniale e rimaste lì per generazioni. La pronuncia, però, non le
misura con il metro dell’abuso edilizio. L’ingiunzione dell’art. 54
non presuppone una violazione urbanistica, ma l’occupazione abusiva
del bene demaniale,
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