
Non è raro che nei contratti di appalto venga indicato un
preciso marchio di materiali, specie nei sistemi a cappotto in
polistirene, per le più varie ragioni commerciali. Ma tale
indicazione è davvero vincolante per l’impresa? Il Tribunale di
Bolzano, con la sentenza n. 288 del 25 marzo 2026, fornisce una
risposta che privilegia la sostanza tecnica rispetto al brand.
Il Tribunale, richiamando le risultanze della consulenza
tecnica, ha chiarito che tale doglianza “non ha ragion
d’essere”, in quanto i materiali utilizzati, pur provenendo da
diversi produttori, erano comunque dotati di certificazione CE e
conformi alle norme tecniche europee applicabili.
In particolare, la sentenza evidenzia che i pannelli in
polistirene impiegati “rispettano la norma EN 13163… per essere
impiegati nella posa di un sistema cappotto secondo la guida
ETAG”, sottolineando così come la valutazione debba essere
condotta sul piano tecnico e prestazionale, e non su quello
meramente commerciale. Ne deriva un principio chiaro: il
committente non può imporre rigidamente il marchio del polistirene
o del sistema
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
