
Nel contratto di appalto edilizio la presenza
di vizi e difetti dell’opera può
giustificare la risoluzione del rapporto quando
tali anomalie risultino idonee a compromettere la funzionalità
dell’intervento e la sua idoneità allo scopo cui è destinato.
Anche nel caso di lavori di isolamento termico a
cappotto, i difetti di esecuzione che incidono sulla
qualità e sull’efficacia dell’opera – come errori di posa,
distacchi dei materiali o carenze nell’assemblaggio del sistema
isolante – possono integrare un grave inadempimento
dell’appaltatore. In tali circostanze il giudice di merito può
accertare l’esistenza dei vizi sulla base del complesso degli
elementi probatori acquisiti nel processo, anche in assenza di una
consulenza tecnica d’ufficio, qualora l’opera non sia più
direttamente verificabile o la CTU non risulti necessaria ai fini
della decisione.
È questo, in sintesi, il principio che emerge dalla
sentenza
della Corte di Cassazione n. 1245 del 20 gennaio 2026,
che affronta il tema della prova dei difetti nell’ambito di
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