
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’art. 94 del
D.Lgs. 36/2023 ha rafforzato il principio di
tassatività delle cause di esclusione, attribuendo
alle stesse una valenza etero-integrativa della lex specialis.
Dall’altro lato, l’art. 101 ha ampliato e
sistematizzato il perimetro del soccorso
istruttorio, consentendo la regolarizzazione di omissioni
e irregolarità documentali, con l’unico limite dell’intangibilità
dell’offerta tecnica ed economica.
Il problema nasce quando queste due disposizioni si incontrano:
se una causa di esclusione è tipizzata dall’art. 94 del D.Lgs.
36/2023, la stazione appaltante è sempre tenuta ad espellere
l’operatore economico? L’omessa allegazione di un documento
richiesto dalla legge equivale automaticamente alla mancanza del
requisito sostanziale? E soprattutto: fino a che punto il
soccorso istruttorio ex art. 101 può operare di
fronte a una previsione di esclusione automatica?
La
sentenza del TAR Lazio, sez. Roma II-bis, 20 febbraio 2026, n.
3265 si inserisce esattamente in questo snodo
interpretativo e lo fa affrontando un tema centrale
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